In
campo alimentare è possibile effettuare sperimentazioni in vitro,
in vivo (su animali da laboratorio) e sull'uomo, che devono essere programmate
sulla base di un razionale scientifico correttamente formulato.
L'evoluzione della legislazione alimentare ha favorito una maggiore frequenza
di studi sugli alimenti per testarne la sicurezza, come ad esempio nel
caso dei nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari (novel food) disciplinati
dal regolamento (CE) 258/97, o per dimostrarne gli effetti sulla salute
o sulla riduzione di un fattore di rischio di malattia ai sensi del regolamento
(CE) 1924/2006.
Alla luce di quanto esposto, la Commissione unica per la dietetica e la
nutrizione ha ritenuto opportuno esprimere con le presenti linee guida
un parere orientativo per il settore industriale, della ricerca scientifica
e i Comitati etici (per la valutazione di eventuali protocolli di sperimentazione),
in materia di conduzione di studi in campo alimentare, in primo luogo
per integratori e prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
Con tale strumento si intendono fornire elementi sui criteri da seguire
per assicurare l'adeguatezza degli studi in questione e la loro conformità
agli orientamenti scientificamente riconosciuti validi per quanto concerne
le modalità di progettazione ed effettuazione.
Si premette che:
1. gli studi sugli effetti sulla salute di un alimento devono essere svolti
conformemente alle linee guida messe a punto dall'EFSA sulla documentazione
da presentare a supporto della domanda di autorizzazione di claims ai
sensi del regolamento (CE) 1924/2006 e del regolamento (CE) 353/2008;
2. la valutazione della sicurezza di nuovi alimenti o nuovi ingredienti
alimentari (novel food) e gli studi da presentare a supporto della domanda
di autorizzazione vanno svolti secondo quanto indicato dalla Raccomandazione
della Commissione del 29 luglio 1997 (97/618/CE).
Per studi diversi da quelli citati ai punti precedenti non aventi l'obiettivo
di fornire prove di sicurezza valutabili dalle Autorità competenti
è facoltà del promotore seguire le indicazioni delle presenti
linee guida, ferma restando l'esigenza della programmazione e del relativo
svolgimento secondo criteri di adeguatezza.
In questo tipo di studi, in linea generale, la finalità può
essere quella di attestare:
- la sicurezza di prodotti e/o ingredienti alimentari con storia di pregresso
consumo significativo in ambito UE;
- effetti già riconosciuti ed elencati nel registro comunitario
dei claims sulla salute, ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006.
Queste linee guida si applicano anche alla sperimentazione non interventistica
e osservazionale.
DOCUMENTO
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